Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1959 al 16 dicembre 2010. 190 parole tolte.
tolto: Il primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e' sostituito dal seguente: "Gli atti ed i provvedimenti nei giudizi relativi a controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego, nonche' gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro ed ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato previsti dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra imposta, tassa o diritto. Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi ed ai procedimenti di cui al primo comma, di valore superiore al milione di lire o di valore indeterminato sono soggetti alla imposta di registro ridotta alla meta' ed alle normali imposte di bollo. La produzione dei documenti in giudizio e nei procedimenti indicati nel presente articolo non costituisce caso d'uso ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e dello art. 2 del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-11-05;940~artunico · fonte del testo
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