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Al personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 8 luglio 1956, n. 782, si applicheranno, ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, le norme che la legge 12 agosto 1957, n. 799, prevede per l'inquadramento nei ruoli stessi del personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, assunto, per effetto di concorso, nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per la donna.

Testo in vigore dal 4 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;603~artunico · fonte del testo

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