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Sono esonerati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, fino al compimento degli studi, gli studenti di cittadinanza italiana delle Regie universita' e dei Regi istituti di istruzione superiore, dei Regi Istituti nautici e delle altare scuole pubbliche del Regno di qualunque ordine e grado, appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Camaro, dell'Istria, nei territori gia' facenti parte dei cessati circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, Tolmino e nella Dalmazia, i quali abbiano iniziato gli studi con tale beneficio in applicazione del R. decreto legge 7 gennaio 1926 n. 135, convertito in legge con la legge 10 giugno 1926, n. 1028, e del R. decreto 25 giugno 1926, n. 1675.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
