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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo Unico.

[8]L'esonero del pagamento della tassa di doppiaggio previsto dalla legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e la concessione dei premi di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 458, modificato dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1491, e successivamente dalla legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131, spettano alle Case cinematografiche italiane che abbiano prodotto pellicole spettacolari in stabilimenti situati in territorio fuori del Regno quando la realizzazione di dette pellicole sia riconosciuta con decreto del Ministro per la cultura popolare, d'intesa con quelli per le finanze e per gli scambi e le valute, d'interesse nazionale ai fini economici ed artistici.

[9]Le concessioni di cui al precedente comma sono limitate alle pellicole realizzate in paesi stranieri nei quali l'industria cinematografica italiana abbia partecipazione in impianti industriali o in gestioni commerciali nel settore cinematografico.

[10]L'emanazione del decreto Ministeriale di cui al primo comma sostituisce, a tutti gli effetti, le formalita' previste dalle leggi in vigore per il riconoscimento della nazionalita' del film.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 24 marzo 1942-XX

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]MUSSOLINI - PAVOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI

[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In via transitoria potranno essere ammessi a fruire delle disposizioni come sopra abrogate soltanto quei film, sia ad intreccio che documentari, gia' ultimati, che saranno presentati all'autorita' competente per il nulla osta di proiezione in pubblico entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per i film prodotti all'estero conformemente alla legge 24 marzo 1942, n. 420, la concessione dei premi di cui sopra avra' luogo anche se la presentazione dei film stessi venga effettuata alle autorita' diplomatiche o consolari del luogo di produzione, anziche' all'autorita' competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 18 novembre 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 novembre 1945

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1942 al 18 novembre 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In via transitoria potranno essere ammessi a fruire delle disposizioni come sopra abrogate soltanto quei film, sia ad intreccio che documentari, gia' ultimati, che saranno presentati all'autorita' competente per il nulla osta di proiezione in pubblico entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per i film prodotti all'estero conformemente alla legge 24 marzo 1942, n. 420, la concessione dei premi di cui sopra avra' luogo anche se la presentazione dei film stessi venga effettuata alle autorita' diplomatiche o consolari del luogo di produzione, anziche' all'autorita' competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-03-24;420~art1 · fonte del testo

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