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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]A cominciare dal 1° gennaio 1905, l'applicazione della ritenuta diretta per imposta di ricchezza mobile alle retribuzioni, che si corrispondono ai ricevitori degli uffici di seconda e terza classe pel servizio postale e telegrafico sul capitolo 47 del bilancio della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, sara' fatta previa detrazione degli assegni stessi a titolo di spese obbligatorie, fisse e continuative, imposte al percipiente delle seguenti quote percentuali:
[7]del 20 per cento sulle prime L. 1000 di retribuzione;
[8]del 30 per cento sulle successive L. 1500 di retribuzione;
[9]del 40 per cento sulle successive L. 1500 di retribuzione;
[10]del 50 per cento sulle successive L. 1500 di retribuzione;
[11]del 60 per cento sulle successive L. 1500 di retribuzione;
[12]del 70 per cento sulle successive L. 1500 di retribuzione;
[13]dell'80 per cento sovra ogni somma superiore alle L. 8500 di retribuzione.
[14]La determinazione delle indicate quote e il conseguente ammontare al netto del reddito assoggettato all' imposta non puo' dare luogo a reclamo in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1904.
[17]VITTORIO EMANUELE.
[18]Giolitti. L. Luzzatti.
[19]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
