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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, e non oltre il mese di dicembre 1907, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo stesso, che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 20 febbraio 1907 secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo disegno di legge quale risulta approvato dalla Giunta generale del bilancio e che il Governo fa proprio.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1907.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Tittoni.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 30 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
