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[1]Qualora entro il 30 giugno 1906, non sia per legge determinata l'assegnazione straordinaria del bilancio della guerra, per l'esercizio 1906-907, il Governo del Re sara' autorizzato ad assumere impegni di spese straordinarie a carico del bilancio stesso, in ragione delle singole assegnazioni proposte per le spese stesse nel complessivo importo di L. 16,000,000, col disegno di legge n. 314, presentato alla Camera dei deputati il 7 dicembre 1905, ed entro i limiti della quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio.
[2]Identica facolta', nei medesimi termini e limitazioni, e' accordata al Governo del Re, per rispetto alla spesa di L. 1,700,000, da inscriversi nello stato di previsione della marina, presentata alla Camera col disegno n. 341, il giorno 15 dicembre 1905, concernente la spedizione militare in Cina.
[3]Durante lo stesso periodo, saranno conservate in vigore le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge n. 151 del 5 maggio 1901, e quelle di cui all'articolo unico della legge n. 307 del 7 luglio 1902, per tutte le armi e materiali da alienarsi.
Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
