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Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-908 e non oltre il 31 dicembre 1907, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 29 novembre 1906 secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresi' delle note di variazioni presentate sino al 27 aprile 1907 agli stati di previsione medesimi e delle variazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati, e che il Governo fa proprie.
Testo in vigore dal 30 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
