Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I trasporti di carbone, di altri prodotti minerari e di merci varie sui tronchi della ferrovia in esercizio privato come raccordi industriali, in quanto effettuati per conto di terzi, sono soggetti alla tassa erariale stabilita dal R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1153.
[2]Sin dall'inizio dell'esercizio privato dei tronchi la Societa' dovra' tenere una contabilita' del tutto separata da quella dei tronchi sui quali sara' mantenuto il servizio pubblico.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 8 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
