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[1]Per le esigenze dei trasporti dei carboni e di altri prodotti minerari della zona meridionale della Sardegna e' data facolta' al Ministro per le comunicazioni di autorizzare, di concerto col Ministro per le finanze ed a condizioni da stabilire, l'esercizio privato come raccordo industriale sulla diramazione Iglesias-Palma Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta ed anche, in caso di necessita', su altri tronchi di detta ferrovia concessa alla Societa' Anonima Ferrovie Meridionali Sarde.
[2]Il raddoppio di binario tra Carbonia e Sant'Antioco rimane esclusivamente adibito al servizio di raccordo industriale.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
