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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'art. 4 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554, e' sostituito dal seguente:
[9]«La Fondazione e' esente dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri, nonche' dalle imposte sui terreni e sui fabbricati e da ogni imposta e tassa presente e futura per i beni costituenti il «Vittoriale degli Italiani», per le rendite che percepisce e gli atti che compie nell'interesse proprio.
[10]«Ove tali atti siano soggetti a registrazione, sconteranno la tassa fissa minima di registro di lire 20.
[11]«L'esenzione di cui al primo comma si estende ai tributi locali».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 10 giugno 1939-XVII
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]Mussolini - Solmi - Di Revel - Bottai
[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 8 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
