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[1]Saranno considerati come rurali, agli effetti del secondo capoverso dell'art. 2 della legge predetta ed esenti fondiaria le case di proprieta' dei contadini che provino tale loro qualita' ai sensi dell'articolo precedente, quando:
[2]il reddito lordo accertato non superi la somma di L. 25; la proprieta' sia limitata ad una sola casa regolarmente intestata in catasto al nome del contadino; e la medesima serva di abitazione del contadino e delle persone di sua famiglia completamente a suo carico, od a custodia degli attrezzi rurali indispensabili o degli animali inservienti al suo mestiere non che alla conservazione dei prodotti di sua proprieta'.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
