Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Saranno considerati come rurali, agli effetti del secondo capoverso dell'art. 2 della legge predetta ed esenti fondiaria le case di proprieta' dei contadini che provino tale loro qualita' ai sensi dell'articolo precedente, quando:

[2]il reddito lordo accertato non superi la somma di L. 25; la proprieta' sia limitata ad una sola casa regolarmente intestata in catasto al nome del contadino; e la medesima serva di abitazione del contadino e delle persone di sua famiglia completamente a suo carico, od a custodia degli attrezzi rurali indispensabili o degli animali inservienti al suo mestiere non che alla conservazione dei prodotti di sua proprieta'.

Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;434~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari