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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
[4]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo Unico
[7]E' estesa agli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista l'esenzione dalle imposte di consumo prevista dall'art. 29, n. 5, del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1 lettera a), del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338.
[8]La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 9 dicembre 1941-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL - SERENA
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
