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Nell'attribuzione del valore fiscale, valido agli effetti dell'articolo 1, di aziende agricole in provincia di Bolzano costituite in maso chiuso ai sensi della legislazione provinciale vigente in materia, vengono osservate le norme di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, ed agli articoli 2 e 3 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 anche per i terreni boschivi inclusi nel maso.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1680~art6 · fonte del testo

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