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Per le opere riguardanti la viabilita' ordinaria non statale, da eseguirsi a' sensi dell'art. 1, lo Stato potra' assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potra' inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo. Per gli acquedotti da eseguirsi a' sensi dell'art. 1 lo Stato potra' assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 7 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;647~art2 · fonte del testo

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