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((A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino all'esercizio 1964-65 incluso i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle localita' economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.)) Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali. Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646. 4 L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'art. 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle province dell'Italia meridionale e insulare. 4 La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa e' fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro. Le indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'art. 5. Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che sara' annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 luglio 1957, n. 635

4

La L. 29 luglio 1957, n. 635 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "I commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 della legge stessa, modificati dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, si applicano esclusivamente ai casi di opere di cui sia stata decisa l'assunzione a parziale carico dello Stato."

Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1954 al 18 agosto 1957. 13 parole tolte, 15 parole aggiunte.

A partire dall'esercizio finanziario 1950-tolto: 51aggiunto: 1951 e fino all'esercizio tolto: 1961-62 incluso, i Ministeri dei aggiunto: 1964-65 incluso i Ministri per i lavori pubblici e tolto: dell'agricoltura e delle aggiunto: per l'agricoltura e le foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interessetolto: , nelle localita' economicamente depresse delle tolto: regioni e province aggiunto: Regioni e Province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 1957, n. 635

    La L. 29 luglio 1957, n. 635 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "I commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 della legge stessa, modificati dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, si applicano esclusivamente ai casi di opere di cui sia stata decisa l'assunzione a parziale carico dello Stato."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;647~art1 · fonte del testo

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