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L'art. 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e' applicabile per la durata di un anno alle aziende danneggiate dalle alluvioni e mareggiate del 1956-57, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per l'assistenza agli aventi diritto.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

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