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Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 del titolo I della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 del titolo I della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni. Per la esecuzione delle opere pubbliche di cui al titolo II della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni. Per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni. Per l'acquisto del grano, a norma dell'art. 20 della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni. All'onere di lire 12.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 13 luglio 1958

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