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E' data facolta' al Ministero dei lavori pubblici di affidare la costruzione degli edifici di interesse pubblico di cui all'art. 1 agli Istituti fascisti autonomi di case popolari delle rispettive provincie. In tal caso le norme per l'approvazione dei progetti, il collaudo e pagamento dei lavori, e per il trasferimento degli edifici ultimati alle Amministrazioni interessate, saranno determinate con apposite convenzioni da stipularsi con gli enti costruttori e da approvare con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni.

Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-03-30;480~art4 · fonte del testo

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