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[1]Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni, saranno approvati gli elenchi delle opere di cui al precedente art. 1.

[2]Le opere di pubblico interesse, appena ultimate, saranno trasferite a titolo gratuito alle Amministrazioni interessate col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilita'.

Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-03-30;480~art3 · fonte del testo

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