Art. 3
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[1]Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni, saranno approvati gli elenchi delle opere di cui al precedente art. 1.
[2]Le opere di pubblico interesse, appena ultimate, saranno trasferite a titolo gratuito alle Amministrazioni interessate col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
