Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' autorizzata la spesa di lire 36.000.000 per opere edilizie di interesse pubblico da eseguirsi per la costituzione ed il funzionamento dei nuovi villaggi e sobborghi nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo nelle quali si attua la costruzione di alloggi per gli addetti alle miniere di zolfo di cui alla legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 113.
[2]La predetta spesa fara' carico sui fondi autorizzati con la legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.
Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
