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[1]L'Amministrazione delle poste italiane e l'Amministrazione delle poste spagnuole potranno reciprocamente trasmettersi lettere raccomandate a destino dei due paesi, ed anche, per quanto e' possibile, a destino di quegli Stati ai quali le due Amministrazioni servono d'intermediario.
[2]Queste lettere dovranno sempre essere francate sino al luogo di destino, eppercio' i mittenti pagheranno per esse la tassa di francatura di una lettera ordinaria dello stesso peso, e di piu' un diritto fisso di raccomandazione di cinquanta centesimi di lira in Italia e di venti centesimi di scudo in Ispagna.
[3]Le tasse poi e i diritti relativi alle lettere raccomandate dirette a quegli Stati ai quali l'Italia e la Spagna servono o potranno servire reciprocamente d'intermediario, verranno di comune accordo fissati fra le Amministrazioni postali d'Italia e di Spagna, in conformita' alle Convenzioni in vigore, o che lo saranno in avvenire.
Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025
