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[1]La corrispondenza spedita per la via di mare dovra' essere francata sino al porto d'imbarco, secondo la tariffa vigente nell'interno dei due paesi, e l'Amministrazione del porto di destino paghera' al capitano del bastimento, a titolo di premio per il trasporto di detta corrispondenza, la somma di dieci centesimi di lira o trentasei millesimi di scudo per ogni lettera o pacco, e la somma di una lira o trentotto centesimi di scudo per ogni chilogramma di campioni di merci o stampati.
[2]Le corrispondenze medesime saranno inoltre gravate nel paese di destino delle tasse stabilite dalla tariffa vigente nell'interno.
Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025
