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[1]Indipendentemente dalla corrispondenza che verra' scambiata fra le Amministrazioni postali dei due Stati per la via di Francia, le stesse Amministrazioni potranno rimettersi reciprocamente lettere e stampati per la via di mare, cioe':
[2]1° Per mezzo di bastimenti che il Governo italiano ed il Governo spagnuolo rispettivamente giudicheranno di noleggiare o di sovvenzionare pel trasporto della corrispondenza fra i porti d'Italia da una parte, e quelli di Spagna dall'altra;
[3]2° Per mezzo di bastimenti mercantili che navigano fra i porti italiani e spagnuoli.
[4]Per questi mezzi pero' non si spediranno altre corrispondenze, eccettuate quelle che portino sull'indirizzo l'indicazione Via di mare, ovvero Per mezzo di bastimenti mercantili.
[5]La corrispondenza spedita per la via di mare sara' consegnata al primo battello di sanita' o di dogana che comunichera' colla nave che la trasporta, ovvero all'Ufficio di sanita' che ricevera' la dichiarazione del capitano, secondo l'usanza di ciascun paese, in guisa che la consegna possa effettuarsi nel piu' breve spazio di tempo all'Amministrazione delle poste del porto di arrivo.
Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025
