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[1]Le spese di transito delle corrispondenze spedite in pieghi chiusi attraverso la Francia, sia dall'Italia per la Spagna, sia dalla Spagna per l'Italia, saranno pagate per intiero da quella delle due Amministrazioni che avra' ottenuto dall'Amministrazione delle poste di Francia condizioni piu' favorevoli nei prezzi.
[2]L'Amministrazione che avra' soddisfatto nella totalita' le dette spese verra' rimborsata della quota che avra' pagato per conto dell'altra Amministrazione in conformita' delle stipulazioni dell'articolo 3.
[3]Resta convenuto che l'Amministrazione postale italiana s'incarica, fino a disposizione contraria, di pagare all'Amministrazione postale di Francia le spese relative al transito menzionato all'articolo 3.
[4]Le Amministrazioni postali italiana e spagnuola restano pure autorizzate ad adottare qualsiasi altra disposizione relativa al pagamento ed alla liquidazione dei suddetti diritti di transito, che circostanze speciali potessero rendere ulteriormente necessaria.
Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025
