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[1]La presente Convenzione sara' posta in esecuzione dal giorno che verra' designato dalle due Amministrazioni delle poste d'Italia e di Spagna, e rimarra' obbligatoria d'anno in anno in fino a tanto che una delle due parti contraenti manifesti all'altra, col preavviso di un anno, la sua intenzione che ne cessino gli effetti.
[2]Durante questo ultimo anno l'esecuzione della Convenzione continuera' ad essere piena e completa, senza pregiudizio della liquidazione e saldo dei conti fra le Amministrazioni delle poste dei due Stati dopo lo spirare di questo termine.
Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025
