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[1]Le Amministrazioni delle poste d'Italia e di Spagna formeranno ogni mese i conti delle corrispondenze, e questi conti, dopo di essere stati discussi ed approvati reciprocamente, verranno saldati alla fine di ogni trimestre da quella Amministrazione che risultera' debitrice.
[2]I conti sovramenzionati saranno liquidati e saldati in moneta italiana, e nella liquidazione il ragguaglio delle monete spagnuole avra' luogo in ragione di trentotto centesimi di scudo per ogni lira italiana.
[3]Il saldo dei conti si paghera' come segue:
[4]1° Con lettere di cambio sopra Firenze, quando il saldo risulti a favore dell'Amministrazione delle poste d'Italia;
[5]2° Con lettere di cambio sopra Madrid, quando il saldo risulti a favore dell'Amministrazione delle poste di Spagna.
Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025
