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[1]Le Amministrazioni delle poste d'Italia e di Spagna stabiliranno, di comune accordo ed in conformita' alle Convenzioni in vigore o che lo saranno in avvenire, le condizioni alle quali si potranno cambiare sciolte fra i rispettivi Uffizi le lettere, i campioni di merci e gli stampati originari o a destino dei paesi o colonie ai quali le due Amministrazioni servano o possano servire di mediazione.

[2]Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno essere modificate dalle due Amministrazioni, qualora di comune accordo lo credano necessario.

Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-07-07;3792~art23 · fonte del testo

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