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[1]Le Amministrazioni delle poste d'Italia e di Spagna non ammetteranno nei pieghi delle corrispondenze a destinazione di uno dei due Stati, ne' di quelli cui esse servono di mediazione, lettere contenenti oro od argento coniato, gioie, effetti preziosi od altri, che possano andare sottoposti a diritto di dogana.

[2]Queste lettere non avranno corso, ma dovranno aprirsi e restituirsi ai mittenti, restandone il contenuto soggetto alle Leggi postali speciali ad ognuna delle due nazioni.

Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-07-07;3792~art19 · fonte del testo

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