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[1]Le Amministrazioni delle poste d'Italia e di Spagna potranno pure rimettersi reciprocamente periodici e stampati raccomandati.

[2]Per ogni plico di periodici e stampati che si vorra' spedire raccomandato, dovra' il mittente pagare il diritto fisso di raccomandazione stabilito dal precedente articolo 9, oltre la tassa di francatura stabilita all'articolo 12 della presente Convenzione.

[3]Il mittente potra' pure richiedere che gli sia dato avviso del recapito del sottofascia, pagando anticipatamente il diritto fisso di 20 centesimi di lira in Italia e 10 centesimi di scudo in Ispagna.

Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-07-07;3792~art15 · fonte del testo

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