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Resta inteso che le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 che precedono, non tolgono, ne' limitano in maniera alcuna il diritto che hanno le Amministrazioni delle poste dei due Stati di non effettuare, nei rispettivi territorii, il trasporto e la distribuzione degli oggetti enunciati nei sovradetti articoli, rispetto ai quali non fossero osservate le Leggi, i Decreti e le Ordinanze risguardanti la loro pubblicazione e la loro circolazione tanto in Italia quanto in Ispagna.

Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1867-07-07;3792~art14 · fonte del testo

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