Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Per godere del ribasso di tassa concesso dall'articolo precedente, gli stampati ivi enunciati dovranno essere francati fino a destino, essere inviati sotto fascia od in modo da essere facilmente riconosciuti, e non contenere nessuno scritto, cifra o segno fatto a mano, tranne il nome della persona cui sono indirizzati, il luogo di sua abitazione e l'indicazione di sua residenza.
[2]Non si dara' corso ai periodici ed agli stampati che non riunissero queste condizioni, non fossero affrancati fino a destino, o lo fossero insufficientemente.
Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025
