Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I campioni di merci che si spediscono, sia dall'Italia per la Spagna, sia dalla Spagna per l'Italia, pagheranno la medesima tassa delle lettere ordinarie.
[2]Non si dara' corso ai campioni di merci se non in quanto non contengano alcun valore, siano francati fino a destino, siano sotto fascia, in modo che non sorga dubbio intorno alla loro natura e non contengano cosa alcuna manoscritta, eccetto il nome della persona cui sono diretti, i bolli della fabbrica o del commerciante, i numeri d'ordine e la indicazione dei prezzi.
Testo in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025
