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Ogni aeromobile che voli sopra una zona vietata dovra', appena se ne accorga, fare il segnale di allarme previsto dal regolamento per la navigazione aerea dello Stato sorvolato; dovra' inoltre atterrare fuori della zona vietata, al piu' presto possibile, in uno dei piu' vicini aeroporti dello Stato stesso. Parimenti l'aeromobile, al quale sia stato fatto il segnale prescritto, dovra' allontanarsi dalla zona ed atterrare od ammarare nell'aeroporto piu' vicino.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
