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Ogni aeromobile che passi o transiti attraverso l'atmosfera di uno dei due Stati contraenti, e che vi effettui soltanto gli atterraggi ragionevolmente necessari, potra' sottrarsi al sequestro per contraffazione di un brevetto, disegno o modello, merce' il deposito di una cauzione, il cui ammontare, in mancanza di accordo amichevole, sara' stabilito nel piu' breve termine dall'autorita' competente del luogo dove il sequestro dovrebbe essere eseguito.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
