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[1]Per tutte le questioni di nazionalita', connesse con l'applicazione della presente Convenzione, e' stabilito che gli aeromobili hanno la nazionalita' dello Stato sul registro del quale sono regolarmente immatricolati.

[2]Un aeromobile puo' essere immatricolato presso uno dei due Stati, soltanto se appartiene per intero a cittadini aventi la nazionalita' di esso Stato. Se l'aeromobile appartiene ad una Societa', questa, qualunque sia la sua forma, dovra' soddisfare a tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana o dalla legislazione spagnuola per essere considerata, rispettivamente, come societa' italiana o come societa' spagnuola.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3344~art15 · fonte del testo

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