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[1]Gli aeromobili provenienti da uno degli Stati contraenti, o partenti alla volta di essi, dovranno effettuare l'atterraggio o la partenza soltanto in uno degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica e classificati come aeroporti doganali (con servizio di controllo di passaporti), senza alcun atterraggio intermedio tra la frontiera e l'aeroporto. In casi speciali, le autorita' competenti potranno autorizzare la partenza o l'arrivo su altro aeroporto, nel quale saranno effettuate le operazioni doganali ed il controllo dei passaporti. Il divieto di atterraggi intermedi si applica egualmente a tali casi speciali.
[2]In caso di atterraggio forzato fuori degli aeroporti previsti al comma primo, il comandante dell'aeromobile, l'equipaggio ed i passeggeri dovranno uniformarsi alla regolamentazione nazionale vigente in materia ed il comandante sara' obbligato ad avvertire dell'atterraggio la piu' vicina autorita' locale perche' questa stabilisca la dovuta vigilanza sino a tanto che non intervenga il servizio doganale competente.
[3]Le due Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente la lista degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica. Tale lista definira' quali, fra detti aeroporti, sono classificati fra gli aeroporti doganali. Ogni modifica apportata a tale lista ed ogni restrizione, anche temporanea, del diritto di servirsi di uno degli aeroporti, dovranno essere comunicate immediatamente all'altra Parte contraente.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
