Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1929 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Gli aeroporti aperti al servizio della navigazione aerea pubblica saranno accessibili agli aeromobili dei due Stati. Questi potranno servirsi egualmente dei servizi di informazione meteorologica, di collegamento radioelettrico, e di segnalazione diurna e notturna. Le eventuali tasse (tasse di atterraggio, di ricovero, ecc.) saranno eguali per gli aeromobili nazionali e per quelli appartenenti all'altro Stato.
[2]Il regime di utilizzazione degli aeroporti dichiarati nazionali, da parte degli aeromobili adibiti ad un servizio che esiga una convenzione speciale, sara' regolato dalla convenzione stessa.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
