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[1]Per l'adempimento degl'impegni derivanti dalla Convenzione sara' annualmente inscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'esercizio finanziario 1908-909, l'annuo assegno di 15,000 lire.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 luglio 1908
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI.
[6]TITTONI.
[7]CARCANO.
[8]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 15 luglio 1908 al 9 maggio 2025
