[1]Nel territorio intorno alla Citta' del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle gia' esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

[2]In conformita' alle norme del diritto internazionale, e' vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

[3]Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialita' di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Citta' del Vaticano, si fara' di comune accordo.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~trattato-art7 · fonte del testo

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