[1]Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Citta' del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.

[2]Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla liberta' personale dei medesimi.

[3]Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Citta' del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

[4]Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Citta' del Vaticano, nonche' per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~trattato-art21 · fonte del testo

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