[1]Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione: e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.

[2]In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso e' trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

[3]Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena e' scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art8 · fonte del testo

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