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[1]Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 10.000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 aprile 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - PAVOLINI - GRANDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 9 febbraio 1944
