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[1]Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'interno; sara' nominata una Commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell'interno ed alla quale e' attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica.
[2]Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l'inclusione nell'elenco dovra' essere preceduta dall'accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero dell'interno, secondo le norme contenute negli, articoli 8 e 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1935, n. 1728.
[3]Tali elenchi sono pubblici.
Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 9 febbraio 1944
