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[1]Sono vietate la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica.

[2]Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l'importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse.

Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-04-19;517~art2 · fonte del testo

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