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E' vietato l'esercizio di qualsiasi attivita' nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati nonche' a societa' rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica.
Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 9 febbraio 1944
