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Coloro che non conseguono l'abilitazione non possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di abilitazione nella sessione immediatamente successiva, ne' per la disciplina cui si riferisca l'originaria domanda, ne' per altra disciplina. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei candidati che si ritirino durante le prove. La precisione di cui al presente articolo, si intende verificata anche se, nella sessione immediatamente successiva a quella in cui il candidato non consegui' l'abilitazione, la disciplina non sia inclusa fra quelle cui si riferiscono gli esami della sessione stessa.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-12-30;1175~art7 · fonte del testo

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