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L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per la durata di cinque anni; puo' essere confermata con decreto del Ministro, su deliberazione della Facolta' o Scuola, che deve accertare l'operosita' scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio. Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, non puo' essere prorogato salvo casi di forza maggiore.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-12-30;1175~art6 · fonte del testo

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