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[1]La gestione economica e patrimoniale dell'Ente e' affidata ad un Consiglio d'amministrazione cosi' composto:
[2]il direttore dell'Osservatorio, presidente;
[3]l'intendente di finanza della Provincia, quale delegato del Ministero per l'educazione nazionale;
[4]un rappresentante degli Enti locali (Provincia e Comune) nominato dal Prefetto.
[5]Quest'ultimo e' nominato per un biennio e puo' essere confermato nel detto ufficio.
Testo in vigore dal 7 agosto 1931 al 16 dicembre 2009
