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[1]Sono devoluti all'Ente di cui all'articolo precedente, tutti i beni immobili e mobili donati dal prof. Vincenzo Cerulli, secondo il contratto stipulato in data 28 giugno 1917, approvato e reso esecutivo con decreto Ministeriale del 16 luglio 1917.
[2]Sono del pari devoluti al predetto Ente i beni immobili fatti costruire posteriormente dall'astronomo Cerulli sul terreno circostante all'Osservatorio, e i beni mobili da lui acquistati prima della sua morte con l'intento e la volonta' di destinarli in uso e in proprieta' dell'Osservatorio, e cio' in conformita' di quanto e' dichiarato nell'art. 1 della convenzione stipulata in data 4 giugno 1929 fra il rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e la signorina Carmela Fioretti, erede dell'astronomo Vincenzo Cerulli, convenzione che si approva e si rende esecutiva con la presente legge.
[3]E' infine, devoluto all'Ente medesimo il credito di lire 250.000 per la costruzione della palazzina ad uso di alloggio del direttore dell'Osservatorio e per il pagamento di strumenti e impianti ordinati dal defunto astronomo prima della sua morte, secondo che e' disposto negli articoli 2, 3, 4 e 5 della convenzione medesima.
Testo in vigore dal 7 agosto 1931 al 16 dicembre 2009
